Nuova legge in materia di energia
Di Italia Fotovoltaico pubblicato il17 luglio, 2009, 12:26 am
Il 9 luglio 2009, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia“.
La legge, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, influisce sul settore elettrico ad ampio spettro, a partire dallaà possibilità di costruire centrali nucleari in Italia.
Nel seguito segnaliamo alcune novità che emergono tra le pieghe della legge.
Impianti fotovoltaici
Art. 27, comma 45
Nell’ambito dello scambio sul posto, l’energia elettrica prodotta e immessa in rete viene remunerata a condizioni economiche di mercato (anche per l’energia eccedente quella scambiata).
Potrebbe diventare così conveniente sovradimensionare l’impianto fotovoltaico rispetto alle esigenze energetiche dell’utente.
Art. 27, comma 4 e 5
I comuni fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di? scambio sul posto per gli impianti (< 200 kW) di cui sono proprietari senza tenere conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
Quanto sopra vale inoltre per il Ministero della Difesa anche per impianti di potenza > 200 kW.
Una piccola eccezione allo “scambio sul posto” che evolve verso un generico “scambio altrove”.
Art. 27, comma 21
I comuni (a prescindere dal numero di residenti) possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in “conto energia” e dei servizi di “scambio sul posto” dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in “conto energia” e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
AEEG e GSE
Art. 28 e 30, comma 25
La competenza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas è stata estesa a tutte le attività della relativa filiera.
L’Autorità provvederà a stabilire tempi e modalità per la sostituzione dei vecchi contatori del gas con nuovi contatori elettronici idonei per la telelettura e telegestione.
Art. 30
Il GSE, tra gli altri compiti, assume anche la gestione economica del mercato del gas naturale.
Elettrodotti
Art. 27, comma 24, punto d)
I gestori degli elettrodotti usufruiscono di iter semplificati per effettuare manutenzioni o “piccole” modifiche agli elettrodotti esistenti.

Trackbacks & Pingbacks