Nuova legge in materia di energia

Di Italia Fotovoltaico pubblicato il17 luglio, 2009, 12:26 am

Il 9 luglio 2009, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di “.
La legge, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, influisce sul settore elettrico ad ampio spettro, a partire dallaà possibilità di costruire centrali nucleari in Italia.
Nel seguito segnaliamo alcune novità che emergono tra le pieghe della legge.

Impianti fotovoltaici

Art. 27, comma 45
Nell’ambito dello , l’energia elettrica prodotta e immessa in rete viene remunerata a condizioni economiche di mercato (anche per l’energia eccedente quella scambiata).
Potrebbe diventare così conveniente sovradimensionare l’impianto fotovoltaico rispetto alle esigenze energetiche dell’utente.

Art. 27, comma 4 e 5
I comuni fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di? scambio sul posto per gli impianti (< 200 kW) di cui sono proprietari senza tenere conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
Quanto sopra vale inoltre per il Ministero della Difesa anche per impianti di potenza > 200 kW.
Una piccola eccezione allo “scambio sul posto” che evolve verso un generico “scambio altrove”.

Art. 27, comma 21
I comuni (a prescindere dal numero di residenti) possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in “conto energia” e dei servizi di “scambio sul posto” dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in “conto energia” e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

AEEG e

Art. 28 e 30, comma 25
La competenza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas è stata estesa a tutte le attività della relativa filiera.
L’Autorità provvederà a stabilire tempi e modalità per la sostituzione dei vecchi contatori del gas con nuovi contatori elettronici idonei per la telelettura e telegestione.

Art. 30
Il GSE, tra gli altri compiti, assume anche la gestione economica del mercato del gas naturale.

Elettrodotti

Art. 27, comma 24, punto d)
I gestori degli elettrodotti usufruiscono di iter semplificati per effettuare manutenzioni o “piccole” modifiche agli elettrodotti esistenti.

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